Art. 13, c. 1 lett. d – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
d) all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
DIREZIONE GENERALE: [email protected] SEGRETERIA: [email protected] AREA ISTITUZIONALE: [email protected] DIRIGENTE: [email protected] TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE: [email protected] AREA AMMINISTRATIVA: [email protected] AREA MARKETING & COMUNICAZIONE: [email protected] DIRIGENTE: [email protected] INFORMAZIONI: [email protected] AREA TECNICA: [email protected] DIRIGENTE: [email protected] AREA SPORT: [email protected] DIRETTORE: [email protected]