Dlgs 33/2013 – Articolo 23 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto.
ACCORDO EX ART. 15 LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. tra Struttura Commissariale per le Universiadi 2019 e Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per “la realizzazione delle azioni nel Porto di Napoli necessarie allo svolgimento dell’Universiade Napoli 2019” Accordo struttura commissariale -ADSP in PDF (firmato digitalmente)
Decreto n. 1 del 16 gennaio 2017
DPRC – Nomina del Commissario Straordinario di ARU 2019 DPRC n. 109 del 29 aprile 2016 Dichiarazione di Almerina Bove – Art. 20 DLgs. 39 2013 DGR Istituzione Agenzia DGR n. 174 del 26 aprile 2016 STATUTO (DGR n. 174 26 aprile 2016) Determina del Commissario Straordinario n. 1 del 16 giugno »