Dlgs 33/2013 – Articolo 37, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell’ipotesi di cui all’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.
Prospetti annuali (art. 1 c. 32 L.190 del 6/11/2012)
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Accedi ai bandi di gara e contratti >>> In data 31 marzo 2017 si provvede alla sostituzione della prima pagina della determina n° 18 del 7 marzo 2017, pubblicata in data 8 marzo 2017, in quanto per mero errore di battitura la stessa era stata numerata come n. 8 anzichè come n. 18. Si »