Articolo 19 – Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio, accompagnato dall’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
Convenzione per l’attivazione di tirocini formativi non curriculare con “Università degli studi di Napoli L’Orientale” Convenzione per l’attivazione di tirocini formativi non curriculare con “Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli”